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PREMESSA
Art. 1) E' costituita in Italia una Organizzazione nazionale di volontariato, senza scopo di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO NELLE UNITA' LOCALI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI - A.V.U.L.S.S. - ONLUS" promossa dai responsabili e dai soci effettivi dell'O.A.R.I., con sede legale in Brezzo di Bedero - Varese, località Canonica, Organizzazione libera, autonoma, che si ispira ai principi cristiani. Un'Organizzazione aperta a tutti, purché accettino e condividano lo spirito e gli orientamenti programmatici e formativi dell'Ente, e si impegnino nel servizio all'uomo, considerato nella sua globalità, nel rispetto della sua libertà e delle esigenze fisiche, psichiche, spirituali e religiose. L'A.V.U.L.S.S., pertanto, è una Organizzazione, apartitica, di cittadini che, interpretando le diverse situazioni culturali, professionali, sociali, politiche, alla luce dei principi cristiani, si mettono a servizio degli "ultimi", sia direttamente, sia intervenendo nelle realtà socio-sanitarie per farle crescere secondo prospettive di autentico umanesimo plenario, impegnando nella propria azione di servizio esclusivamente se stessi, operando sempre e soltanto sotto la propria responsabilità personale e comunitaria. Art. 2) L'Associazione svolge la propria attività nel territorio tramite "NUCLEI DI OPERATORI VOLONTARI PER LE UNITA' LOCALI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI". L'A.V.U.L.S.S., in risposta ai reali bisogni dei cittadini nel territorio, promuove nell'ambito delle comunità locali e segnatamente nelle Unità Locali dei Servizi Socio-sanitari, la costituzione di Nuclei di Operatori Volontari denominati "Nucleo Locale A.V.U.L.S.S." composti da persone che intendono vivere esperienze di servizio e di volontariato organizzato. Art. 3) L'Associazione è a servizio delle Comunità locali per favorire la nascita, la crescita e la vitalità dei nuclei locali: esercita una funzione propositiva, di orientamento per la formazione, di sostegno per il potenziamento e lo sviluppo dei servizi e di verifica del rispetto della finalità e degli scopi. Art. 4) I Nuclei Locali A.V.U.L.S.S., costituiti dalle Assemblee degli Operatori Volontari che li compongono, godono di autonomia nella programmazione, nella gestione e nell'attuazione dei servizi e nella conduzione economica, nel quadro di una corresponsabile unità istituzionale, ideale-culturale e metodologica, nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti dell'Associazione. Art. 5) L'Associazione pur aderire o partecipare ad enti ed organismi, nazionali ed internazionali, quando, consultate le Delegazioni Regionali, tale partecipazione è ritenuta dal Consiglio Centrale opportuna per il miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali. L'Associazione può compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che il Consiglio riterrà necessarie od opportune in ordine al miglior conseguimento delle proprie finalità. FINALITA' Art. 6) L' "ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO NELLE UNITA' LOCALI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI - A.V.U.L.S.S. - ONLUS" si propone di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto della legge quadro sul volontariato secondo lo spirito e l'ordinamento della legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di sanità, di servizi sociali e volontariato, in coerenza con le proprie finalità statutarie. L'A.V.U.L.S.S. - attraverso un'attività di volontariato offerta, in forma continuativa, gratuita e organizzata, da persone adeguatamente qualificate e competenti - intende operare nel settore dei servizi sociali e sanitari a livello di territorio e di quartiere, quale strumento di promozione, di difesa e tutela della salute dell'uomo, di partecipazione, di sensibilizzazione, di animazione e di testimonianza nel nuovo mondo socio-sanitario, per dare una adeguata risposta ai reali bisogni dei cittadini. Art. 7) I Volontari aderenti all'A.V.U.L.S.S. assolvono compiti di animazione, di promozione, di prevenzione, di sensibilizzazione, di educazione sanitaria e di impegno socio-politico soprattutto a livello di consultazione e di partecipazione, oltre che di servizi assistenziali diretti, nell'intento: di incontrare e aiutare efficacemente l'uomo in situazione di difficoltà e di sofferenza, di essere lievito nella realtà pubblica. Ogni Volontario aderente all'A.V.U.L.S.S. e inserito in un Nucleo, presta il proprio servizio libero e gratuito teso ai seguenti obiettivi: solidarizzare con tutti nel territorio per creare una nuova coscienza comunitaria fra uomini capaci di costruire una società sana, ispirata ai più alti valori umani in vista di uno sviluppo integrale e globale della persona; stimolare e suscitare nei cittadini un impegno partecipato alla gestione della propria salute e alla tutela della salute fisica e psichica di tutti, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso una vasta opera di sensibilizzazione e di educazione socio-sanitaria; inserirsi nel contesto sociale per portare un valido aiuto alla prevenzione di ogni forma di sofferenza e al miglioramento delle condizioni di salute e di vita; cercando di assicurare con continuità una presenza amica e animatrice intesa anche come momento di autentico valore terapeutico; offrendo a chi si trova nel bisogno le attenzioni ed i servizi atti ad alleviarne la sofferenza ed aiutarlo a superarla o ad accoglierla, se insuperabile, con maturità umana e spirito cristiano; farsi veramente "uno con chi soffre" e quindi partecipare responsabilmente e fraternamente ai suoi problemi, condividerli e viverli assieme, per scoprirne e rimuoverne le cause. ATTIVITA' Art. 8) L'A.V.U.L.S.S. si rende presente con servizi diversi di volontariato organizzato ai reali bisogni dei cittadini nel territorio e in particolar modo nei quartieri, nelle famiglie e nelle strutture pubbliche o private, socio-sanitarie e scolastiche di ogni ordine e grado. Art. 9) L'attività dell'A.V.U.L.S.S. è aperta e orientata verso ogni uomo in stato di bisogno e di sofferenza. L'A.V.U.L.S.S., in appoggio ed in integrazione alle strutture dei pubblici servizi, cura l'informazione e la formazione sociale e sanitaria dei cittadini anche nella sua dimensione psicologica ed etica, si impegna nell'opera di prevenzione, cura e riabilitazione intesa dalla legislazione vigente; pur inoltre promuovere ed organizzare tutte le attività e iniziative ritenute utili ed opportune nel territorio in ordine al raggiungimento degli scopi statutari. SEDE - DURATA Art. 10) L'Associazione ha sede legale in Brezzo di Bedero - Varese (Italia), Località Canonica. Potranno essere istituite sedi secondarie sia in Italia che all'estero con delibera del Consiglio Centrale. L'Associazione
avrà la durata fino al 31 dicembre 2050, potrà essere prorogata
con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
Art. 11) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
A) beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:
Ogni attività dei Nuclei Locali deve reggersi sulla cooperazione libera e gratuita dei Volontari o di altre persone simpatizzanti. Il patrimonio
associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche
da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti
costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati
al solo scopo del raggiungimento delle finalità dell'Associazione,
anche quali beni a carattere strumentale. E' vietata la distribuzione,
anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione salvo che
la distribuzione sia effettuata a favore di altre organizzazioni Onlus
che
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria
struttura.
Art. 12) L'Associazione è costituita da associati:
Gli Associati Effettivi sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione o che si siano iscritti entro tre mesi dalla data della sua legale costituzione, nonché coloro che, su proposta di almeno un componente il Consiglio Centrale, vengano accettati con tale qualifica, con delibera unanime, dal Consiglio Centrale stesso. Gli Associati Effettivi partecipano di diritto all'Assemblea Generale con voto deliberativo. Gli Operatori Volontari sono coloro che si impegnano a condividere le finalità e gli obiettivi dell'Associazione e che, dopo aver partecipato ad un corso di formazione di base per il volontariato socio-sanitario, dimostrano attitudini e capacità di servizio. Si impegnano a destinare parte del loro tempo ad un servizio qualificato, volontario e gratuito secondo le finalità dell'Associazione inserendosi in un Nucleo Locale. Si impegnano a vivere la loro esperienza di volontariato in forma organizzata e a partecipare alle iniziative di tipo formativo e di qualificazione. Gli Operatori Volontari costituiscono l'Assemblea del Nucleo Locale del quale fanno parte con diritto di voto. Partecipano alle assemblee delle Delegazioni Zonali nelle quali eleggono i loro rappresentanti all'Assemblea Generale dell'Associazione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo di adesione comporta la perdita della qualifica di Associato Effettivo o di Operatore Volontario. Se per tre anni consecutivi non viene presentata la domanda di rinnovo di adesione:
La qualifica di "Sostenitore" non dà diritto all'esercizio di volontariato nell'Associazione ed alla copertura assicurativa. Art. 14) Ad ogni associato, sia Effettivo che Operatore Volontario, in regola con tutti gli adempimenti richiesti dal presente statuto e da eventuali regolamenti, all'atto di ammissione, viene rilasciata dal Consiglio Centrale una "tessera" di appartenenza all'Associazione completa di fotografia, dati anagrafici, rispettivo grado di appartenenza e Nucleo in cui opera. La "tessera" è l'unico documento che certifica l'appartenenza all'A.V.U.L.S.S., l'inserimento in un Nucleo Locale, l'idoneità ad esercitare il volontariato sotto la guida dei Responsabili del Nucleo del quale fa parte. Ogni associato, Effettivo e Operatore Volontario, viene provvisto dal Consiglio Centrale di polizze assicurative per infortuni, responsabilità civile e malattia, connesse con l'esercizio dell'attività di volontariato. Art. 15) La qualifica di Associato Effettivo o di Operatore Volontario si perde:
Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La perdita della qualifica di Associato non comporta la decadenza del medesimo da obblighi o impegni precedentemente assunti. PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI Art. 16) Ad ogni Operatore Volontario è richiesta, quale presupposto essenziale, una adeguata preparazione che gli permetta di realizzare pienamente e nel modo migliore quanto proposto dallo statuto. Ogni "aspirante volontario" deve partecipare ad un corso di formazione di base appositamente organizzato, al termine del quale, a chi avrà frequentato con profitto e continuità, verrà conferito un "attestato di idoneità ad iniziare un servizio di volontariato organizzato in campo socio-sanitario". Ogni associato Operatore Volontario dovrà continuare e completare la sua preparazione partecipando agli incontri periodici di aggiornamento e di formazione. La formazione
di base, permanente e settoriale sarà curata dall'A.V.U.L.S.S.
in collaborazione e con il supporto e l'aiuto qualificato dell'O.A.R.I.
L'Associazione pur avvalersi della consulenza di Enti e di Istituti che
condividono le finalità dell'A.V.U.L.S.S.
Art. 17) Gli organi dell'Associazione sono:
Art. 18) L'Assemblea Generale è composta dagli Associati Effettivi e dagli Operatori Volontari eletti nelle assemblee delle Delegazioni Zonali, in regola con gli obblighi contributivi. L'Assemblea delibera su tutte le materie e gli atti non riservati alla competenza degli altri organi associativi. In particolare:
La convocazione dell'assemblea, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, è effettuata dal Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata o altra idonea forma inviata almeno otto giorni prima della riunione; essa deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo oltre dieci giorni dalla data fissata per la prima. Ogni Associato partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto e non può rappresentare più di tre Associati mediante delega scritta. Il Consiglio Centrale, tenuto conto del numero degli Associati o di ogni altra circostanza, può disporre che gli Associati esprimano il proprio voto per corrispondenza su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea. A tale forma di votazione si può ricorrere anche evitando la convocazione dell'Assemblea. Art. 20) Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Centrale; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; nell'ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, da un membro del Consiglio Centrale eletto dall'Assemblea. L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata, in proprio e per delega, la presenza di almeno la metà degli aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per i casi previsti dal presente statuto. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto: quorum richiesto sia in prima sia in seconda convocazione. Le deliberazioni debbono constare da verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea eletto dalla medesima su proposta del Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, su apposito libro. L'Assemblea,
su proposta del Presidente, può nominare due scrutatori, anche fra
i non Associati.
CONSIGLIO CENTRALE Art. 21) Il Consiglio Centrale è composto da 13 (tredici) a 31 (trentuno) Consiglieri eletti nel proprio seno dall'Assemblea Generale previa determinazione del numero. Il Consiglio Centrale elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario Generale, l'Amministratore, il Responsabile Cultura e uno o più Vice Responsabili Culturali. Il Consiglio Centrale esercita ogni potere inerente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto tassativamente di competenza degli altri organi. Al Consiglio spetta quindi, in via esemplificativa e non tassativa, la stipulazione, il rinnovo o la risoluzione di ogni contratto, convenzione od atto; l'accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore dell'Associazione; l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati; il compimento di qualunque operazione presso Istituti di credito e Banche, ivi comprese l'apertura di conti correnti, di crediti e l'accensione di mutui; la transazione; la nomina di avvocati alle liti, periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti; la predisposizione del bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'assemblea unitamente alla relazione sull'attività svolta; l'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Segretario Generale. Esso delibera sull'ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione degli Associati, sull'entità del contributo associativo, nonché su ogni altra questione concernente l'attività dell'Associazione o ad essa sottoposta dal Presidente o dal Segretario Generale. Il Consiglio Centrale predispone altresì i piani di lavoro annuali e ne affida la elaborazione e la esecuzione al Segretario Generale; accetta, dopo opportuna verifica, la costituzione dei Nuclei Locali, delle Delegazioni Zonali e Regionali e di eventuali gruppi promozionali relativi alle singole iniziative e ratifica le nomine dei responsabili effettuate dalle rispettive assemblee. Il Consiglio Centrale può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Segretario Generale e all'Amministratore. Il Consiglio Centrale può inoltre nominare un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri cui delegare propri poteri determinando i limiti della delega stessa. Non potrà essere delegata la redazione dei bilanci e la straordinaria amministrazione. Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito dal primo dei non eletti al momento disponibile; tale Consigliere cesserà con lo spirare del mandato del Consiglio. Se decade la maggioranza del Consiglio Centrale, deve essere immediatamente convocata l'Assemblea la quale provvederà alla nomina di altro Consiglio, composto dallo stesso numero del decaduto. Tale Consiglio rimarrà in carica solo per il periodo di durata del Consiglio decaduto. Art. 22) Il Consiglio Centrale è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo lettera o telegramma da inviarsi possibilmente non meno di otto giorni prima della riunione, o comunque in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, e le sue deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale da parte di un membro del medesimo incaricato dal Presidente che assume le funzioni di Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. IL PRESIDENTE Art. 23) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo statuto, quelli che il Consiglio Centrale gli può attribuire. Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento dell'Associazione, salvo riferirne al Consiglio da convocarsi entro breve termine. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente; la presenza di quest'ultimo comprova l'assenza o l'impedimento del Presidente stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Art. 24) Il Segretario Generale è organo esecutivo e di coordinamento dell'Associazione. Ha il compito di: provvedere all'esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti, proporre agli organi deliberativi programmi e piani operativi atti ad assicurare il buon funzionamento delle singole iniziative e un progressivo sviluppo dell'Associazione; promuovere la costituzione dei Nuclei Locali; coordinare, guidare, animare, sostenere le attività dell'Associazione ed in particolare dei Nuclei e delle Delegazioni Zonali e Regionali e assicurare il regolare funzionamento tecnico-operativo; presentare al Consiglio Centrale i nominativi dei Delegati e Responsabili Culturali Regionali e Zonali, nonché dei membri della Presidenza dei Nuclei Locali eletti dalle rispettive Assemblee, per le necessarie delibere di conferma. Il Segretario Generale è direttamente coadiuvato da un Vice Segretario Generale nominato dal Consiglio Centrale nel suo seno su proposta dello stesso Segretario Generale: questi risponde del suo operato al Segretario Generale. La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, dal Vice Segretario, dai Responsabili Regionali ed eventualmente da altre persone scelte dal Segretario Generale e sottoposte all'approvazione del Consiglio Centrale. Il Segretario
Generale, al quale spetta la direzione della Segreteria Generale, risponde
del proprio operato al Consiglio Centrale; ha facoltà di rilascio
di copie certificate conformi, per estratto dei verbali degli organi associativi.
IL RESPONSABILE CULTURALE Art. 25) Il Responsabile Culturale è organo dell'Associazione; a lui spetta il compito di curare la formazione degli Associati. Il Responsabile Culturale predispone, secondo gli indirizzi dell'Assemblea Generale, linee e programmi formativi che, approvati dal Consiglio Centrale, vengono proposti ai Responsabili Culturali dei Nuclei Locali per essere attuati. Il Responsabile
Culturale cura particolarmente la formazione e l'aggiornamento dei Responsabili
Culturali Locali anche tramite periodici incontri con e fra gli stessi,
coadiuvato dai Responsabili Culturali Regionali e Zonali con i quali stabilisce
rapporti continuativi.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 26) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Generale; possono essere scelti anche al di fuori dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto sociale, ed accerta la regolare tenuta della contabilità. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire all'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Centrale. Il Collegio
deve predisporre una relazione che accompagna la relazione annuale del
Consiglio Centrale relativa al bilancio.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art. 27) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti, al di fuori dall'ambito associativo, dall'Assemblea. Il Collegio
dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità
di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione e il suo lodo
sarà inappellabile.
DEI NUCLEI LOCALI E DELLE DELEGAZIONI ZONALI E REGIONALI Art. 28) Nell'ambito territoriale delle Unità Sanitarie Locali vengono costituiti i Nuclei di operatori volontari, denominati "NUCLEI LOCALI A.V.U.L.S.S.". I Nuclei Locali sono composti da almeno un numero di dieci Volontari Associati Effettivi e Operatori Volontari, salvo diversa delibera del Consiglio Centrale in regola con quanto stabilito dagli articoli 12-14-15 e 16 dello statuto. I Nuclei Locali vengono costituiti dall'Assemblea degli Associati Effettivi e Operatori Volontari che compongono ogni Nucleo. Tale costituzione viene confermata e accettata dal Consiglio Centrale. L'Assemblea h il massimo Organo del Nucleo e, oltre alla funzione costitutiva, ha il compito di:
H possibile per Nuclei numerosi designare più Vice Presidenti, più Responsabili Culturali e più Segretari. I membri della Presidenza del Nucleo, eletti dall'Assemblea, sono confermati dal Consiglio Centrale. I membri della Presidenza ed i Coordinatori di gruppo compongono il Consiglio del Nucleo. Tutti gli incarichi hanno durata massima di tre anni e comunque scadono allo scadere del Consiglio Centrale. Le Assemblee elettive di Nucleo, sia di costituzione sia di rinnovo triennale, devono essere celebrate alla presenza del Segretario Generale o da persona da lui espressamente delegata per iscritto. I Responsabili designati dalla base sono tenuti a partecipare ad una scuola per responsabili che si concluderà con un colloquio valutativo finale. L'emanando Regolamento volto ad integrare il presente statuto prevederà le modalità attraverso le quali la Presidenza di ogni Nucleo sarà responsabile nei confronti del Consiglio Centrale. Art. 29) I componenti il Consiglio di Nucleo devono svolgere responsabilmente attività di servizio attuata con piena disponibilità, diligenza e competenza; operano in condivisione e comunione tra loro, pur avendo ruoli e compiti distinti, in piena corresponsabilità. Al Presidente competono prevalentemente compiti di guida, programmazione, organizzazione e rappresentanza. Al Vice Presidente spetta il compito, in caso di assenza del Presidente, di farne le veci, ed inoltre gli è affidata la responsabilità della gestione economica con l'incarico di Amministratore. Al Responsabile Culturale spettano i compiti relativi alla formazione e alla animazione del Nucleo e dei singoli Operatori Volontari: dalla programmazione e proposta dell'attività formativa, sulla base dei programmi generali predisposti dall'Associazione, alla verifica della competenza ed effettiva capacita dei Volontari in rapporto al servizio da svolgere. Il Responsabile Culturale si coordina con il Responsabile Culturale Nazionale anche tramite il Responsabile Culturale Regionale e Zonale e partecipa alle riunioni e ai seminari appositamente organizzati. Al Segretario vengono affidati i compiti di gestire la Segreteria del Consiglio e della Presidenza nonché di alimentare un costante collegamento con i Coordinatori di gruppo. Ai componenti la Presidenza, globalmente e corresponsabilmente, è affidata la gestione ordinaria del Nucleo. Ai Coordinatori di gruppo è affidato il compito di predisporre il programma di attività del proprio gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Nucleo, di guidare e coordinare i servizi dei singoli Operatori e Volontari, di coordinarsi con la Presidenza e di relazionare sull'attività del gruppo alle riunioni del Consiglio di Nucleo. Il Consiglio di Nucleo predispone i piani di lavoro, approva i programmi dei gruppi territoriali e settoriali, elabora con questi le linee generali della programmazione annuale/triennale da presentare all'Assemblea, stipula con le competenti Autorità Locali, in forza di apposita delibera del Consiglio Centrale, convenzioni per l'esercizio del volontariato e redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Compito del Consiglio è verificare periodicamente le attività svolte favorendo in ogni riunione interventi di tutti i Coordinatori, lo scambio e la comunicazione fra gli stessi Coordinatori e la Presidenza. Art. 30) I Nuclei Locali vengono raggruppati in Delegazioni Zonali e sono in esse rappresentati dal Presidente e dal Responsabile Culturale di ciascun Nucleo. Gli Associati Effettivi ed i rappresentanti all'Assemblea Generale eletti nelle Assemblee Zonali presenti nella zona sono membri di diritto della Delegazione. Il numero dei Nuclei che compongono la Delegazione e il suo ambito territoriale vengono definiti in accordo con la Segreteria Generale. Ogni Delegazione Zonale h coordinata da un Delegato Zonale e da un Responsabile Culturale Zonale, designati per elezione, il primo da parte dei Presidenti dei Nuclei e degli Associati Effettivi, il secondo da parte dei Responsabili Culturali dei Nuclei. Il Delegato Zonale ed il Responsabile Culturale Zonale possono essere scelti anche al di fuori dei componenti la Delegazione; in tutti i casi devono essere Associati da almeno due anni e appartenenti ai Nuclei della Delegazione stessa. Le assemblee elettive delle Delegazioni Zonali devono essere sempre presiedute dal Segretario Generale o da persona da lui appositamente, per iscritto, delegata. Le riunioni delle Delegazioni devono essere redatte in apposito "libro verbale". Le designazioni dei Delegati Zonali diventano effettive con la conferma delle stesse da parte del Consiglio Centrale. Tutti gli Operatori Volontari dei Nuclei che compongono la Delegazione Zonale si riuniscono in Assemblea almeno ogni tre anni. L'Assemblea ha il compito di eleggere propri rappresentanti che parteciperanno con diritto di voto all'Assemblea Generale. Per la validità di queste Assemblee valgono le norme previste dall'articolo 20 del presente statuto. In queste assemblee, tuttavia, non sono ammesse deleghe. Art. 31) Quando in una Regione sono presenti due o più Delegazioni Zonali, si costituisce la Delegazione Regionale che h composta dai Delegati Zonali, dai Responsabili Culturali Zonali, dagli Associati Effettivi e dai Consiglieri Nazionali presenti nella Regione. Se in una Regione h costituita una sola Delegazione Zonale, questa assumerà il titolo di Delegazione Regionale. Ogni Delegazione Regionale è coordinata da un Delegato Regionale designato per elezione dai Delegati Zonali e dagli Associati Effettivi e da un Responsabile Culturale Regionale designato per elezione dai Responsabili Culturali Zonali. I Delegati possono essere scelti anche al di fuori dei componenti la Delegazione Regionale purché soci dell'Associazione. Le assemblee elettive delle Delegazioni Regionali devono sempre essere presiedute dal Segretario Generale o da persona da lui appositamente, per iscritto, delegata; le designazioni stesse divengono operative dopo apposita delibera del Consiglio Centrale. I Delegati Regionali entrano a far parte di diritto della Segreteria Generale. Art. 32) Le attività e le relative competenze di ogni struttura decentrata (Nucleo, Delegazione Zonale e Delegazione Regionale) sono strettamente dipendenti dallo specifico ambito territoriale in cui operano. I Nuclei Locali nell'ambito territoriale della U.S.S.L. (una o più) accanto a compiti di formazione, programmazione e gestione, sono gli unici enti che svolgono servizi di volontariato organizzato. Le Delegazioni Zonali (ambito Provinciale e/o Interprovinciale) e le Delegazioni Regionali (ambito Regionale) hanno il compito di programmare nel proprio ambito attività comuni per tutti i Nuclei e curare iniziative culturali, formative e partecipative nonché, quali espressioni locali della Segreteria Generale, di animare, sostenere e coordinare le attività dei Nuclei Locali nella zona e/o nella Regione di competenza. Art. 33) Tutte le cariche sono della durata di tre esercizi e comunque devono coincidere con il rinnovo del Consiglio Centrale; esse sono gratuite. E' consentita la rieleggibilità ma è esclusa la cumulabilità, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dallo statuto. Art.
34) In caso di scioglimento o comunque di cessazione, per qualsiasi
causa, di un Nucleo Locale, i beni di questo eventualmente residuati saranno
devoluti ad altro Nucleo esistente nell'ambito della Delegazione Zonale
o Regionale o, se ciò non fosse possibile, alla Associazione Nazionale.
Art. 35) L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Centrale provvede, tramite l'Amministratore, alla redazione del bilancio. Il bilancio, con la relazione del Consiglio Centrale ed il rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale. Art. 36) Le obbligazioni, gli oneri contratti a nome e nell'interesse dell'Associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell'Associazione medesima. LIBRI SOCIALI Art.
37) I libri, fermo quanto richiesto dalle leggi, sono:
Art. 38) Le eventuali modifiche al presente, lo scioglimento dell'Associazione e la sua messa in liquidazione devono essere deliberati da Assemblea appositamente convocata. Essi devono essere proposti dal Consiglio Centrale o da un terzo dei componenti l'Assemblea Generale, richiamato quanto contemplato dall'articolo 19 dello statuto, con contestuale eventuale nomina, in sede di liquidazione, di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. La delibera dell'assemblea pronunciante lo scioglimento deve essere opportunamente portata a conoscenza di tutti gli Associati. DEVOLUZIONE BENI Art.
39) In caso di scioglimento o comunque di sua cessazione per qualsiasi
causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad
altre Organizzazioni di utilità sociale, salvo diverse disposizioni
imposte dalla legge.
Art. 40) Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dal Codice Civile e le disposizioni di legge in materia. |
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