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Approvato dall'Assemblea dei Socinella riunione straordinaria del 19 maggio 1990 E' istituita un'Associazione denominata ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCHINO GAFFURIO con sede in Lodi, Via Solferino n° 20. Art.2 L'Associazione, che esclude dalla propria attività ogni fine di lucro, ha per scopo la prestazione ai propri soci di servizi nel campo dell'educazione , istruzione, formazione professionale e amatoriale alla musica ed alla danza nonché la diffusione dell'interesse per tali arti in tutte le loro espressioni, come pure ogni attività culturale affine. L'Associazione potrà istituire e gestire scuole musicali, scuole di danza, complessi strumentali e vocali, corpi bandistici e promuovere ogni iniziativa (concerti, manifestazioni, mostre, concorsi, attività didattiche) ritenuta dal Consiglio direttivo idonea al proseguimento degli scopo istituzionali, nonché partecipare ad enti, istituzioni, associazioni aventi scopi analoghi, affini e connessi al proprio. Art.3 Sono previste le seguenti categorie di soci: ordinari; aggregati; sostenitori; onorari. Art.4 Sono soci ordinari coloro che, avendo compiuto la maggiore età, presentino apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, a condizione che la domanda stessa venga accolta dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Art.5 Sono soci aggregati coloro che partecipano in qualità di allievi alle attività istituzionali promosse dall'Associazione, fruendo dei servizi della stessa prestati. La nomina dei soci aggregati compete al Consiglio Direttivo il quale, a maggioranza dei membri presenti, delibera sull'apposita domanda scritta presentata dall'aspirante. Per i minorenni la domanda dev'essere firmata da un genitore o da altro soggetto esercente la potestà, quale assume a proprio carico le responsabilità patrimoniali che competono al minorenne. Art.6 Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che intendono sostenere finanziariamente l'Associazione con speciali contributi in denaro, servizi o strutture. La domanda di ammissione dev'essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei membri presenti. Art.7 Sono soci onorari coloro che, in riconoscimento di particolari benemerenze, sono nominati a vita dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo. Art.8 La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti statutari. L'iscrizione vale per tutta la durata dell'esercizio sociale, dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto. Per i soci ordinari e sostenitori s'intende rinnovata, per uguale periodo di tempo, se non sia stata presentata formale lettera di dimissioni, che deve pervenire al Consiglio Direttivo entro il 31 luglio di ogni anno. Art.9 I soci ordinari ed aggregati sono tenuti al versamento delle quote associative per ogni esercizio sociale, nella misura e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo delibera la forma, l'entità e le modalità di versamento della quota associativa di ciascun socio sostenitore. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa. Art.10 La qualifica di socio si perde: per dimissioni; per ritardo protratto oltre quattro mesi dal pagamento della quota associativa; per espulsione deliberata con provvedimento motivato dal consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri Art.11 Il fondo comune dell'Associazione è costituito: dalle quote associative di cui al precedente art. 9; da sovvenzioni di enti pubblici o privati, elargizioni e lasciti a favore dell'Associazione; dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; dalle somme a qualsiasi titolo introitate dall'Associazione: Art.12 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti: Art.13 L'Assemblea è composta dai soci ordinari, onorari e sostenitori. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto impegnano tutti i soci. Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea i soci appartenenti alle suddette categorie la cui iscrizione decorra da almeno tre mesi. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Art.14 L'Assemblea è convocata dal consiglio Direttivo in via ordinaria ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio sociale seguente. L'Assemblea è convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne viene fatta domanda scritta da almeno un quinto dei soci. La convocazione viene fatta in entrambi i casi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza ed affisso all'albo dell'Associazione. Art.15 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario e se necessario due scrutatori. Art.16 L'Assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto d'intervenire. In seconda convocazione, che può essere fissata anche per lo stesso giorno, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Occorrerà sempre però che sia presente o rappresentato almeno un quarto dei soci aventi diritto d'intervenire per deliberare modifiche statutarie. L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentanti. Le nomine alle cariche sociali, quando non avvengono per acclamazione, si fanno a scheda segreta. Su ogni scheda si possono indicare nominativi in numero non superiore a quello delle persone da eleggersi dall'Assemblea. Sono eletti soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il socio con maggiore anzianità d'iscrizione. Art.17 Spetta all'Assemblea di: eleggere fra i soci i componenti del Consiglio Direttivo; eleggere fra i soci il Collegio dei Revisori dei Conti. Approvare il bilancio consuntivo d'esercizio dell'Associazione corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il bilancio preventivo relativo all'esercizio seguente; deliberare sulle modifiche allo Statuto; deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame del Consiglio Direttivo. Art.18 Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea. Art.19 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento, un Segretario ed un Tesoriere. Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario costituiscono il Consiglio di Presidenza, competente a deliberare con i poteri del Consiglio Direttivo nei casi di particolare necessità ed urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Art.20 I membri del Consiglio Direttivo che per dimissioni o altre cause venissero a mancare verranno sostituiti mediante elezione nella prima Assemblea successiva. I nuovi eletti resteranno in carica per il tempo per il quale sarebbero dovuti restare in carica i Consiglieri sostituiti. Art.21 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo convochi o almeno tre dei Consiglieri ne richiedano la convocazione. Esso viene convocato dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale che sarà firmato da chi ha presieduto la seduta e dal verbalizzante. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate dal Presidente, anche in via permanente, persone estranee al Consiglio stesso, che partecipano senza diritto di voto. Art.22 Nei Comuni diversi da quello ove ha sede l'Associazione, nei quali esistono scuole o sezioni promosse dall'Associazione stessa, la gestione potrà essere esercitata in collaborazione con un delegato locale o un comitato locale nominati dal Consiglio Direttivo. I delegati locali e i membri dei comitati locali potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Art.23 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna eccezione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha pure facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giudizio e di nominare procuratori anche non soci per determinati atti o categorie di atti. Art.24 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Art.25 Il consiglio de Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti e resta in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio Direttivo. Il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinato dalle norme che regolano il funzionamento del Consiglio Direttivo in quanto applicabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e redige una relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale. Il Collegio o ciascuno dei suoi membri possono in qualsiasi momento accertare la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere ad atti d'ispezione e controllo. Art.26 Le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite. E ammesso il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione e documentate. Art.27 L'esercizio sociale si chiude il 31 agosto di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che dev'essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al quale il bilancio dev'essere consegnato almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Art.28 Il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti interni per disciplinare le attività istituzionali svolte dall'Associazione. Art.29 Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione. Il patrimonio residuo dovrà preferibilmente essere devoluto ad enti cittadini idonei a continuare le attività istituzionali dell'Associazione. Ove ciò non potesse avvenire detto patrimonio passerà al Comune di Lodi. |